RESPONSABILITA' CIVILE
Le nuove regole sulla responsabilità dei TPP, ricalcano la normativa esistente in relazione, sia alla presunzione di responsabilità del prestatore del servizio di pagamento, sia all’inversione dell’onere della prova a tutela dell’utente. Per evitare gli obblighi di rimborso e di risarcimento il PISP deve dimostrare che il prestatore di pagamento di radicamento del conto ha ricevuto l’ordine tempestivamente (art. 15, d.lgs. n. 11/2010) e che, in relazione al servizio prestato di disposizione di ordine di pagamento, vale a dire per la fase di perfezionamento e di trasmissione dell’ordine di pagamento di sua competenza, l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti che ne hanno determinato la mancata, tardiva o inesatta esecuzione (art. 25-bis, comma 2, d.lgs. n. 11/2010).
Fermo restando il diritto dell’utente ad ottenere dal gestore del proprio conto il rimborso e l’eventuale risarcimento per l’esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate, fraudolente e per le operazioni di pagamento non eseguite o eseguite tardivamente o erroneamente, il prestatore che ha eseguito in prima battuta il pagamento conserva il diritto di regresso verso gli altri prestatori di servizi di pagamento e verso gli altri soggetti che siano stati coinvolti nella catena dell’operazione di pagamento; l’obbligo gravante sul PISP di dotarsi di una copertura assicurativa riferita espressamente ad eventi di danno conseguenti: i) al compimento di operazioni non autorizzate (art. 73 PSD2), ii) alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento (artt. 89 e 90 PSD2), iii) all’esercizio del regresso da parte di altri prestatori di servizi di pagamento (art. 92 PSD2) – come previsto dall’art. 5, comma 2, della PSD2 – dovrebbe garantire al prestatore di radicamento del conto il ristoro patrimoniale delle somme rimborsate al cliente a prima richiesta.